Art. 4.
(Punti di osservazione astronomica).

      1. Gli Enti parco individuano, nell'ambito del territorio ricadente nell'area naturale protetta, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e ambientali operanti sul territorio, apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astromonica.
      2. Per i fini di cui al comma 1, gli Enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di strumentazione astronomica per l'osservazione del cielo notturno e diurno.

 

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      3. Gli enti gestori delle aree naturali protette organizzano, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e attività per le scuole e i cittadini inerenti l'osservazione del cielo.
      4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone una campagna informativa, in collaborazione con la Società astronomica italiana, l'Unione degli astrofili italiani e le associazioni ambientaliste per gli scopi di cui al presente articolo.